Strage razzista, a Firenze lutto cittadino

dicembre 14th, 2011

Firenze ha gli anticorpi per fermare chi predica l’odio e il razzismo», ha detto il sindaco Matteo Renzi, commentando la strage di ieri, compiuta da un militante di estrema destra. Per la giornata di oggi Renzi ha proclamato il lutto cittadino. Nel capoluogo fiorentino è atteso il ministro per la cooperazione e l’integrazione Andrea Riccardi.

Per Renzi «c’è chi fomenta l’odio contro il diverso, chiunque sia il diverso. Ma questa non è Firenze. La città di cui sono orgoglioso di essere sindaco è la città aperta, plurale, la città dei corsi di alfabetizzazione per i bambini stranieri e di formazione professionale per gli immigrati. Temo il fanatismo che produce violenza, che semina morte. Ma non credo alle reazioni violente, per due ragioni. Questa non sembra l’azione di un gruppo, ma la follia xenofoba e razzista di un gesto isolato.Quella senegalese è una comunità storica, il loro leader è stato anche consigliere comunale. Gestiremo insieme questo passaggio delicato».

E la strage ha avuto eco anche nei media arabi. «La strage avvenuta ieri a Firenze è la conseguenza della discriminazione razziale che si registra in Italia», è stato sottolineato sulla tv iraniana in lingua araba “al-Alam”. “Al-Jazeera” invece titola: «Uno scrittore italiano uccide dei senegalesi a Firenze», spiegando che «uno scrittore di estrema destra ha aperto il fuoco contro dei senegalesi uccidendone due».
L’edizione araba della Bbc ha parlato anche «della manifestazione spontanea tenuta ieri a Firenze dagli ambulanti senegalesi dopo la strage», riportando le dichiarazioni di Renzi. Diverso infine il taglio del quotidiano libanese “el-Nashra” che ha titolato: «Strage razzista per le strade di Firenze».

Investito e ucciso da auto

novembre 16th, 2011
 
 

BARLETTA – «Mio fratello è morto e nessuno potrà restituirlo. Chiediamo che il suo corpo possa essere sepolto in Romania seguendo il rito della nostra religione ortodossa. Spero che qualcuno possa aiutarci».

Cristina Banescu, 34 anni romena, è una donna distrutta. Piange e stringe nervosamente il fazzoletto tra le mani quando parla del fratello, il 36enne Ioan Chirica, anche lui romeno senza fissa dimora, vittima la notte dello scorso 9 novembre di un maledetto incidente stradale. Lui fu investito da un’auto mentre era in compagnia di un connazionale (il 44enne Ehm Grigore) rimasto invece ferito. Entrambi, pare, ritornavano a piedi da una festa e stavano attraversando la strada (sulla Litoranea di ponente, all’altezza del lido «Pascià«) proprio mentre sopraggiungeva un’auto «Suzuki». L’impatto, forse anche a causa della velocità sostenuta dell’autovettura, fu inevitabile. Ad avere la peggio fu il giovane pedone che, a causa delle gravi traumi riportati, morì la mattina successiva nell’ospedale «Mons.Dimiccoli» di Barletta. Secondo i primi rilievi compiuti dai carabinieri, i due romeni erano ubriachi.

«Non mi pare che lo stato di ubriachezza, peraltro soltanto presunta delle vittime, possa considerarsi più rimproverabile o anche soltanto pari alla gravità della condotta omicidiaria dell’automobilista – commenta l’avv. Olga Mascolo, difensore di Gregore Heim -. Tanto meno scusabile ove rapportata alle condizioni del tratto stradale dove si è verificata la tragedia che, al contrario, esigevano ed esigono maggiore prudenza e attenzione nella guida». «Il mio assistito – continua l’avv. Mascolo – ha riportato lesioni personali gravi con effetti invalidanti e permanenti. E’ in stato di shock e necessita di cure e assistenza».

Ad informare Cristina Baescu della morte dl fratello è stato un amico. «Sono senza lavoro e quella notte sostituivo un’amica come badande presso una persona anziana. Mio fratello era l’unico punto di riferimento qui in Italia. Sono rimasta sola e adesso che faccio?». In attesa che i rilievi dei carabinieri e tutti gli accertamenti siano espletati (compresa anche l’autopsia alla quale sarà sottoposto nelle prossime il giovane pedone investito), la sorella si è attivata per poter assicurare al fratello una degna sepoltura secondo il rito ortodosso. «È inutile che il corpo di Ioan rimanga qui. I miei genitori si trovano in Romania (abitano Jud Valcea, a 700 chilometri da Bucarest) e vogliono che il corpo sia seppellito lì».

Per trasferire la salma dello sfortunato giovane, però, occorrono circa cinque mila euro, somma che nè Cristina e nè i suoi genitori dispongono. «Purtroppo la prassi vuole – spiega l’avv. Giacomo Di Paola, difensore di fiducia della parte offesa – che la compagnia assicurativa intanto liquidi tutti i danni cagionati dal suo assicurato solo quanto l’iter burocratici e giudiziario sia completato. Nel frattempo il corpo del giovane dovrebbe essere seppellito a spese del Comune di Barletta nel locale cimitero». A meno che qualcuno intervenga e, mostrando grande spirito filantropico, garantisca la l’anticipo delle spese necessarie per il trasferimento della salma e per il suo seppellimento in Romania.

«Sono disperata, non so cosa fare. Mio fratello rischia di rimanere sempre qui e nessuno più potrà piangere sulla sua tomba. Aiutatemi».

CINEFORUM INTERCULTURALE

novembre 8th, 2011

L’associazione Home&Homme O.N.L.U.S. presenta un cineforum sull’intreccio delle culture del mondo. L’evento avrà inizio il giorno 18 Novembre alle ore 17.00 e si terrà presso le aule del Westminster College di Barletta. Il cineforum prevede una programmazione di dieci film che saranno proiettati a venerdì alterni.

INGRESSO GRATUITO

La programmazione:

18/11/2011 – Persepolis, di Majane Satrapi (Fra/USA, 2007)

02/12/2011 – Nuovomondo, di Emanuele Crialese (Ita/Fra, 2006)
16/12/2011 – Love + Hate, di Dominic Savage (GB/Irl, 2005)

13/01/2012 – Il destino nel nome, di Mira Nair (USA/Ind, 2006)
27/01/2012 – Crash – Contatto fisico, di Paul Haggis (USA, 2004)

10/02/2012 – Sognando Beckham, di Gurinder Chadha (GB, 2002)
24/02/2012 – Welcome, di Philippe Lioret (Fra, 2009)

09/03/2012 – Gatto bianco, gatto nero, di Emir Kusturica (Jug/Fra, 1998)
23/03/2012 – La sposa turca, di Fatih Akin (Ger/Tur, 2004)

06/04/2012 – Cous cous, di Abdel Kechiche (Fra, 2007)

Gli effetti della “Direttiva rimpatri” sulla normativa italiana in tema di immigrazione

giugno 28th, 2011

APPROFONDIMENTI. La pubblicazione del Decreto-legge n. 89 del 23 Giugno 2011, intitolato “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”, offre l’occasione per ripercorrere gli effetti della Direttiva in questione, al fine di meglio comprendere la necessità e l’urgenza di questo atto del Governo, il quale potrebbe divenire legge dello Stato qualora venisse convertito dal Parlamento entro 60 giorni.

Il meccanismo di allontanamento degli stranieri irregolari imposto sin dal 2002 dal Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge “Bossi-Fini”) prevedeva che, non appena venisse accertata la presenza irregolare di uno straniero extra-UE sul territorio italiano, nei suoi confronti venisse emanato un decreto di espulsione dal Prefetto, la cui esecuzione era poi affidata al Questore.
Nella maggior parte di casi, nell’impossibilità di disporre un accompagnamento coattivo alla frontiera o il trattenimento dello straniero presso un C.I.E., a questi veniva notificato un ordine di allontanamento emanato dal Questore, nel quale gli si concedevano cinque giorni per lasciare il territorio nazionale. Se lo straniero non obbediva a quest’ordine, doveva essere arrestato (obbligatoriamente se era entrato nello Stato eludendo i controlli di frontiera, facoltativamente se era entrato legalmente e poi non aveva chiesto o rinnovato il permesso di soggiorno); era quindi processato per il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter (salvo che potesse dimostrare di avere “giustificato motivo” per trattenersi sul territorio…), e condannato ad una pena che poteva andare da uno fino a quattro anni di reclusione in carcere. Dopo la condanna, era avviato un nuovo procedimento di espulsione, la cui eventuale inottemperanza comportava un nuovo arresto e una nuova condanna penale, più grave.
Allo stesso modo, uno straniero era processato e condannato se rientrava nel territorio dello Stato prima che fossero passati dieci anni dalla data dell’espulsione (durante questo periodo, l’espulso non poteva quindi rientrare legalmente in Italia)…
Tutta questa normativa operava in modo quasi automatico, senza lasciare spazio ad un eventuale allontanamento volontario dell’immigrato irregolare

Il 16 dicembre 2008, l’Unione Europea emana la Direttiva n. 2008/115/CE, nota come “Direttiva rimpatri”. Lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire la Direttiva nell’ordinamento interno entro il 24 dicembre 2010.
La Direttiva rimpatri contiene una serie di disposizioni, volte a realizzare un effettivo allontanamento dei cittadini extra-UE presenti in situazione irregolare.
La procedura di allontanamento dell’immigrato irregolare prevista dalla direttiva ha un andamento “progressivo”.
La decisione di rimpatrio deve di norma fissare «per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni» allo straniero potranno tuttavia “essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga”.
Se l’interessato non sia partito volontariamente, si possono adottare misure di allontanamento, che possono assumere un carattere coercitivo se lo straniero opponga resistenza. Esse dovranno, però, rispettare il «principio di proporzionalità», e non eccedere «un uso ragionevole della forza», «in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica» dello straniero.
L’esecuzione forzata dell’allontanamento può avvenire sin dall’inizio, solo quando «sussista un rischio di fuga, o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale».
Se lo straniero non provveda alla partenza volontaria nel termine, e non sia possibile eseguire l’allontanamento coattivo, è possibile disporre il trattenimento allo scopo di «preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento».
Il trattenimento è legittimo soltanto quando nel caso concreto non «possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive» .
In ogni caso, il divieto di reingresso nel territorio dell’Unione è di 5 anni (e non 10, come prevede la Bossi-Fini)
Infine, gli Stati membri possono decidere di non applicare la Direttiva ai cittadini di paesi terzi, solo se questi sono:
a) sottoposti a respingimento alla frontiera;
b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

Basandosi su quest’ultimo comma, il 17 luglio 2008, in vista della definitiva emanazione della Direttiva, il ministro dell’Interno Maroni dichiarò che sarebbe stata introdotta anche in Italia una norma sul reato di immigrazione clandestina, perché “Nella direttiva europea sui rimpatri [...] lo Stato può procedere all’espulsione immediata se il provvedimento è conseguenza di una sentenza penale”
Ecco quindi che, per salvare le espulsioni così come previste dalla normativa italiana, con la legge n. 94/2009 (nota come “pacchetto sicurezza”) venne introdotto nel Testo Unico sull’immigrazione l’art. 10 bis, che prevede il reato di presenza irregolare sul territorio dello Stato: si tratta di una contravvenzione, comminata a seguito di un processo svolto davanti al Giudice di Pace con un rito brevissimo, e che può essere punita, alternativamente, con un’ammenda in denaro o con un’immediata espulsione dal territorio dello Stato.

Sulle differenze tra i due reati, è opportuno spendere qualche parola in più.
I reati penali si distinguono, tradizionalmente, in contravvenzioni e delitti.
Il codice penale, all’art. 39, distingue delitti e contravvenzioni in base alle pene che vengono comminate ai colpevoli, ma non ne dà una definizione.
I delitti sono puniti con la reclusione e con la multa. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto o con l’ammenda. In sostanza, si tratta solo di una differenza di intensità: la reclusione dura di più dell’arresto, e la multa ha un ammontare maggiore rispetto all’ammenda.
Sia l’art. 14, comma 5-ter (introdotto dalla Bosssi-Fini nel 2002), sia l’art. 10 bis (introdotto nel 2009 dal pacchetto sicurezza), contengono norme penali, per cui tutti e due i tipi di condotta sono puniti penalmente. La differenza sta nel tipo di sanzione penale imposta dalle due norme: delitto il primo (disobbedire all’ordine del Questore di lasciare l’Italia), contravvenzione il secondo (entrare e trattenersi sul territorio dello Stato senza un permesso di soggiorno).

Tuttavia, il tentativo di arginare gli effetti della Direttiva si è rivelato ben più difficile del previsto. Infatti, la Corte di Giustizia UE del Lussemburgo (organo dell’UE deputato a dare un’interpretazione vincolante alle direttive) ha da tempo affermato che gli atti delle istituzioni comunitarie devono avere carattere di effettività. Ora, dato che il reato di immigrazione clandestina era già previsto nell’ordinamento di numerosi stati dell’UE al momento dell’emanazione della Direttiva, accettare l’interpretazione del ministro Maroni significherebbe che le istituzioni europee hanno promulgato una direttiva sapendo già che questa non sarebbe mai stata attuata in quei Paesi. E questo sarebbe in contrasto con gli indirizzi interpretativi della Corte.
È probabile, quindi, che la Direttiva si riferisca ai reati cd. propri, come ad esempio la rapina, e non quelli connessi alla semplice presenza irregolare dello straniero nel territorio dello stato.

Dato che il termine di attuazione della Direttiva è scaduto senza che l’Italia vi abbia dato attuazione, resta da chiarire se la Direttiva rimpatri abbia comunque efficacia vincolante anche in Italia.
Ora, perché un atto normativo comunitario possa considerarsi dotato di efficacia diretta occorre che:
• la direttiva sia dettagliata, ovvero chiara, cioè non ambigua od equivoca; precisa, cioè sufficientemente specifica e tale da non necessitare di ulteriori interventi per poter essere applicata; incondizionata, cioè prevedere una disciplina non sottoposta a condizioni per poter essere applicata;
• sia scaduto il termine di attuazione per lo Stato.
In questi casi, si dice che la Direttiva ha carattere “self-executing”, cioè non necessita, per essere direttamente efficacie, di un atto normativo nazionale di recepimento.

Sulla base di questi principi, sin dall’inizio del 2011, molti giudici penali italiani hanno assolto una serie di imputati dall’accusa di inottemperanza all’ordine di allontanamento coattivo emesso dal Questore, proprio per la difformità delle norme italiane rispetto alla Direttiva (è il caso di una Sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 gennaio).
Altri hanno dichiarato di non doversi procedere, in quanto hanno ritenuto che la condotta dell’inottemperanza all’ordine del Questore non è più prevista come reato (Dott.ssa Zaccariello, Tribunale monocratico di Bologna, 20 gennaio 2011).
Questi giudici hanno pertanto ritenuto che la Direttiva rimpatri avesse carattere self-executing.
Altri giudici hanno sollevato richiesta di interpretazione dinanzi alla Corte di Giustizia UE, nel Lussemburgo.
Il 28 aprile scorso, nella causa C-61/11, la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza divenuta famosa. Molti mezzi d’informazione hanno diffuso la notizia, sostenendo che la sentenza abrogava il cd. reato di clandestinità (art. 10 bis).
In realtà, la sentenza ha invece dichiarato incompatibile con la normativa dell’Unione (e in particolare con la cd. Direttiva rimpatri) il delitto di inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare l’Italia (l’art. 14, comma 5-ter, del T.U. Immigrazione).
In seguito a tale sentenza, tutti i giudici penali italiani si stanno adeguando a questa linea interpretativa.
Da ultimo, anche la suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto l’intervenuta abolitio criminis del delitto di inottemperanza all’ordine del Questore, con la Sentenza n. 18586, pubblicata il 11 maggio 2011.

Gli effetti di questa abrogazione del delitto di inottemperanza sono potenzialmente dirompenti.
Basta pensare alla cd. Sanatoria delle badanti del 2009 (più propriamente detta “emersione dal lavoro irregolare”, disposta disposta dall’Art 1 ter della legge n. 102/2009 ).
Migliaia di domande di regolarizzazione di badanti e collaboratori domestici sono state rigettate in questi due anni, laddove i lavoratori extra-UE in attesa di regolarizzazione erano stati condannati per il delitto di inottemperanza previsto dall’art. 14, comma 5 ter (anche con sentenze non ancora passate in giudicato, essendo in molti casi pendente l’appello).
Ebbene, il Consiglio di Stato (ovvero il massimo organo della Giustizia amministrativa nel nostro Paese), riunito in Adunanza Plenaria, con la Sentenza n. 7 del 10 maggio 2011 ha dichiarato non ostativo al perfezionamento dell’emersione il reato previsto dall’art 14, comma 5 ter del testo unico sull’immigrazione.
Dopo una serie di tentennamenti, il Ministero dell’Interno ha finalmente riconosciuto questa sentenza con la Circolare n. 17102 del 23 giugno 2011:

Tuttavia, gli effetti della Direttiva rimpatri non si sono fermati qui.

La Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 314 del 22 febbraio 2011, ha dichiarato inapplicabile il reato di ingresso e soggiorno irregolare (art 10 bis del TU) per contrasto con la Direttiva rimpatri. Secondo il Giudice di Pace, questa condotta non è più prevista come reato.
Altri Giudici di Pace hanno sollecitato un altro intervento interpretativo della Corte d Giustizia UE.
C’è, quindi, la possibilità concreta che la norma che sanziona il cd. reato di clandestinità possa essere effettivamente ritenuta non più applicabile.
Questo farebbe venir meno quella odiosa situazione per cui un qualsiasi pubblico ufficiale (ad esempio, chi deve celebrare un matrimonio, o un ufficiale dello stato civile, o un cancelliere del tribunale, o un agente delle forze dell’ordine), se, nell’esercizio delle proprie funzioni, si trova davanti un immigrato in posizione irregolare, DEVE denunciarlo prontamente, altrimenti rischia a sua volta una denuncia ai sensi dell’articolo 361 del codice penale.

Anche altre figure di reato stanno cadendo a seguito dell’applicazione nel nostro territorio della Direttiva n. 2008/115/CE.
È il caso, ad esempio, dell’art. 13, comma 13, del T.U., che punisce il divieto di reingresso sul territorio dello Stato prima dello scadere dei dieci anni dall’espulsione: poiché la Direttiva prevede un termine massimo di cinque anni, e se la Direttiva è self-executing, anche tale norma è chiaramente destinata ad essere considerata inapplicabile.

L’applicazione diretta della Direttiva sta avendo effetti anche sul piano amministrativo: alcuni Giudici di Pace hanno annullato decreti di espulsione prefettizi perché considerati non conformi alla Direttiva rimpatri. (Decreto del Giudice di Pace di Firenze del 17 febbraio 2011; Giudice di Pace di Alessandria del 6 maggio 2011).
Più di recente, il Tribunale di Varese, il 30 Maggio 2011 ha decretato che, in ossequio alla Direttiva, il Prefetto non può ordinare l’espulsione senza la concessione di un termine minimo di 7 giorni per la partenza volontaria.

In conclusione, quella che, al momento della sua emanazione, fu attaccata da più parti come la “direttiva della vergogna”, ha avuto, e ancora sta avendo, un dirompente effetto positivo su una normativa contraddittoria e criminogena, quale era quella italiana in tema di immigrazione.
Ciò, va però rilevato, non avviene perché la Direttiva in questione sia particolarmente “liberale”, ma perché gli standard di rispetto della persona umana previsti dalla normativa italiana erano (e ancora in parte sono) particolarmente bassi.

La situazione che si è venuta a creare, ha pertanto spinto il Governo a, diciamo così, correre ai ripari, emanando il Decreto-legge n. 89 del 23 Giugno 2011. Da un lato, la normativa viene adeguata alle novità di cui si è parlato sopra. Dall’altro, si tenta di aggirare le normative UE. In particolare:
 non è più previsto il requisito dell’ingresso regolare nel territorio dello Stato, perché il familiare extra-UE del cittadino comunitario possa richiedere l’iscrizione anagrafica e il rilascio della carta di soggiorno
 In tema di requisiti per l’allontanamento dello straniero che sia cittadino dell’UE, viene definito con più chiarezza cosa si intende per pericolosità “sufficientemente grave”, e si tenta di adeguare la procedura prefettizia.
 Per quanto riguarda, invece, l’allontanamento degli stranieri extra-UE:
1.viene ridotto a 5 anni il divieto di reingresso in caso di espulsione
2.viene riconosciuto che il reato di ingresso e soggiorno irregolare (l’art. 10 bis), così come il provvedimento di espulsione, non possono essere adottati nell’ambito di controlli all’uscita dello straniero dal territorio dello Stato
3. la violazione dell’ordine di allontanamento del Questore, l’ormai famoso art 14, comma 5 ter, è punito con una semplice multa (Ma la norma prevede anche la possibilità di sostituire l’ammenda con l’espulsione, aggirando così la normativa UE).
4. È prevista, per lo straniero, la possibilità di fare richiesta per entrare in un programma di rimpatrio volontario.
5. è possibile prorogare il trattenimento nei CIE fino a 18 mesi.

Il Decreto-legge, tuttavia, lascia in vigore il reato di clandestinità, previsto dall’art. 10 bis.
Questo potrebbe comportare delle importanti conseguenze, sul piano pratico: è proprio la natura penale del cd. reato di clandestinità il motivo per cui entra in gioco l’art. 361 del codice penale. Questo articolo sanziona penalmente la “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”: l’effetto era che un “clandestino” non poteva rivolgersi a nessun pubblico ufficiale, neanche per sposarsi o riconoscere un figlio (anche se la faccenda è poi cambiata, per fortuna…), perché, se lo avesse fatto, il pubblico ufficiale sarebbe stato costretto a denunciarlo per violazione del cd. reato di clandestinità (art. 10 bis). Infatti, se non lo avesse denunciato, il pubblico ufficiale sarebbe stato, a sua volta, passibile di denuncia penale ai sensi dell’art. 361 del codice penale.
Resta da vedere se gli interpreti (cioè, principalmente, i giudici), e in particolare la Corte di Giustizia UE, investita della questione da alcuni giudici di pace italiani, riterranno o meno che anche l’art. 10 bis violi la Direttiva rimpatri.

oltre 20mila persone in piazza

gennaio 24th, 2011

È degenerata in violenti scontri con la polizia una manifestazione organizzata a Tirana davanti alla sede del governo albanese. Sono almeno tre i morti, secondo un primo bilancio, e 55 feriti: 30 tra i manifestanti e 25 tra le forze dell’ordine. Sono state oltre 20mila le persone che hanno aderito alla protesta indetta dall’opposizione per chiedere al governo di convocare elezioni anticipate.

GAS LACRIMOGENI – Le forze dell’ordine sono intervenuta con il lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Almeno un agente è rimasto ferito nei tafferugli, mentre non si ha notizia di arresti. Il partito socialista, all’opposizione, chiede con forza il ritorno alle urne dopo le dimissioni di Ilir Meta, numero due del governo di Sali Berisha coinvolto in uno scandalo di corruzione.

ANNUNCIATE NUOVE MANIFESTAZIONI – L’opposizione albanese di sinistra non rinuncia alle proteste. «Sabato per noi è un giorno di lutto, in segno di rispetto per le vittime, domenica scenderemo di nuovo in piazza», ha affermato in sereta il leader socialista e attuale sindaco di Tirana Edi Rama: «Sarò in prima fila, a guida delle manifestazioni, per dimostrare che anche il regime più barbaro potrà essere abbattuto senza violenza». Rama ha accusato il governo «quale autore delle provocazioni nei confronti dei manifestanti che hanno poi portato alla loro uccisione». Il leader dell’opposizione ha chiesto alla Procura di «garantire le prove del crimine e di ricostruire tutta la dinamica della protesta», sfociata in violenti scontri con la polizia di fonte al palazzo del governo, che oltre alle tre vittime, ha provocato quasi 60 feriti tra civili e agenti.

Nuovo decreto flussi

gennaio 5th, 2011

Il nuovo decreto flussi verrà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.
Parte quindi il conto alla rovescia verso i clic day, le date dalle quali sarà possibile inviare via internet le domande. Famiglie e imprese potranno chiedere di far entrare in Italia i lavoratori stranieri, i cittadini stranieri che sono già qui potranno invece chiedere la conversione in permessi per lavoro di permessi rilasciati per altri motivi.
Il primo clic day è fissato a lunedì 31 gennaio, quando, dalle ore 8.00, sarà possibile spedire le domande per i lavoratori subordinati di ogni settore cittadini di Paesi che hanno accordi con l’Italia e quindi godono di 52.080 ingressi riservati. Sono: Albania; Algeria; Bangladesh; Egitto; Filippine; Ghana; Marocco; Moldavia; Nigeria; Pakistan; Senegal; Somalia; Sri Lanka; Tunisia; India; Perù; Ucraina; Niger e Gambia.
Dalle 8.00 di mercoledì 2 febbraio potranno partire le domande per lavoratori domestici come colf, babysitter, badanti ecc., cittadini di altri Paesi, che non hanno accordi con l’Italia. Gli ingressi autorizzati sono 30.000
Dalle 8.00 di giovedì 3 febbraio, potranno partire le domande per gli altri ingressi autorizzati dal decreto flussi: lavoratori che hanno completato speciali programmi di formazione e istruzione nel Paese di origine e discendenti di italiani in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile. Via anche alle domande per le conversioni dei permessi.
Le domande si presenteranno via internet, attraverso il sito del ministero dell’Interno www.interno.it. Teoricamente, sarà possibile presentarle fino alla fine di giugno, ma ingressi e conversioni autorizzati dal governo andranno in molti casi esauriti in pochi minuti, nel primo clic day disponibile. Solo i più veloci vinceranno questa gara.

Test di italiano per permesso di soggiorno CE di lungo periodo

dicembre 9th, 2010

Da giovedì 9 dicembre 2010 si cambia, prendono avvio i test di conoscenza della lingua italiana, necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE. (ex carta di soggiorno). La prenotazione per il test avviene esclusivamente online collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it o affidarsi ad un patronato.
Secondo stime, vi sono nel Paese diverse centinaia di migliaia di persone in possesso dei requisiti di legge per poter richiedere il permesso CE e di conseguenza il test di conoscenza della lingua, che sarà di livello A2, presumibilmente facile per lo straniero che vive regolarmente da oltre cinque anni in Italia (e spesso alle spalle molti anni da irregolare).
Le Prefetture entro 60 giorni dalla richiesta online dovranno sottoporre gli stranieri alla valutazione del test. Si spera, che non ci sia una falsa partenza in quanto tutti gli Sportelli Unici per l’Immigrazione sono oberati di lavoro per le pratiche arretrate sia dell’ultima regolarizzazione e dei flussi degli anni precedenti.

- Non è necessario effettuare il test delle lingua italiana, così come previsto dall’art. 4 comma 1, del Decreto 4 giugno 2010 (G.U. n. 134 dell’11-6-2010), nel caso in cui lo straniero sia in possesso di::

* Attestati o titoli che certificano la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri

* Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);

* Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione

* Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, co.1 – lett. a), c), d), q) del T.U. sull’Immigrazione; * Certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o handicap.

Procedura di inoltro delle domande per effettuare il test della lingua italiana:

- Dal 9 dicembre 2010, lo straniero che intende richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà inoltrare attraverso il sito internet www.testitaliano.interno.it, la domanda di svolgimento del test di italiano, compilando il modulo di domanda.
- Le Prefetture effettuano i controlli per verificare
* che sussista il permesso di soggiorno indicato;
* che il richiedente sia maggiore di 14 anni;
* che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione;
* che il test non sia già superato,.

- Se l’istanza risulterà regolare entro 60 gg. la Prefettura fisserà l’appuntamento, inviando la lettera di convocazione allo straniero

- Lo straniero svolgerà il test presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, diffusi capillarmente sul territorio e già specializzati in tal senso, provvederanno alla somministrazione del test, alla valutazione della prova ed alla comunicazione dei risultati alla Prefettura;

- Il superamento del test prevede un risultato di almeno l’80% del punteggio complessivo;
* Se positivo:
> Lo straniero può presentare alla Questura la domanda del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
* Se negativo:
> Lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un’altra richiesta per via telematica.

- Le Prefetture invieranno l’esito finale del test alle Questure ai fini del rilascio le permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo;

- Sarà fornita assistenza agli stranieri attraverso un servizio di help-desk tramite e-mail ad un indirizzo di posta elettronica disponibile sulla home page del sito www.testitaliano.interno.it, per fornire informazioni sulle fasi operative della procedura prevista per lo svolgimento e sulla modalità di compilazione della domanda on-line.

Caso Yara, cartelli anti immigrati a Brembate

dicembre 7th, 2010

Dopo il fermo di un cittadino marocchino. Il sindaco: “Ci dissociamo”

Non si sono fatte attendere i rigurgiti razzisti dopo il fermo di un cittadino marocchino per il suo presunto coinvolgimento nella scomparsa della tredicenne Yara Gambirasio, a Brembate.

Ci sono i cartelli apparsi nel paese in provincia di Bergamo, sopratutto vicino casa della ragazza: “Occhio per occhio, dente per dente”, “Marocchini fuori da Bergamo”, “Marocchini fuori dall’Italia”, “Padroni a casa nostra”. E poi c’è il web, con face book che si riempie di pagine: “Lasciatecelo in piazza” e”Noi non abbiamo mai cercato niente, loro vengono qui a rubarci il lavoro e violentarci le donne’ .

Il sindaco di brembate ha buttato acqua sul fuoco. “Ci dissociamo da singoli episodi manifestatisi in occasione della divulgazione di notizie inerenti alle indagini tuttora in corso e ancora in fase di accertamento. Auspichiamo che ciò non sia strumentalizzato”.

Soffia, invece, sul fuoco, l’eurodeputato della Lega Matteo Salvini: “Queste cose succedevano anche prima che arrivassero gli immigrati, ma da quando ci sono così tanti irregolari succedono di più. Lo dicono i numeri” dice oggi in un’intervista a Repubblica. “Sicuramente – aggiunge – l’immigrazione incontrollata ha prodotto dei danni”.

Ricerca: in Italia i luoghi di culto per i musulmani sono 752

novembre 4th, 2010

In Italia ci sono 749 luoghi di culto per i musulmani, in gran parte magazzini e scantinati adibiti alla preghiera, e tre moschee vere e proprie, costruite cioe’ con cupole e minareto, che si trovano a Roma, Catania e Milano.

Secondo la ricerca ‘Conflicts over mosques in Europe’, condotta lo scorso anno da Stefano Allievi, professore di sociologia all’universita’ di Padova, i dati italiani sono in linea con il resto dell’Europa, dove i musulmani incontrano in generale difficolta’ a pregare in una moschea vera e propria e devono accontentarsi di sale di preghiera, spesso nascoste, ricavate da capannoni industriali e retrobottega.

Dalla mappa dei ricercatori emerge che in Italia i luoghi di culto per musulmani sono concentrati nel nord, in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre al sud, con l’eccezione della Sicilia, il numero e’ esiguo.

Una realta’ che si spiega con una concentrazione superiore di immigrati di fede islamica nelle regioni settentrionali, dove e’ piu’ facile trovare lavoro per la concentrazione dei poli industriali. La presenza dell’Islam si e’ fatta consistente in Europa negli ultimi 30 anni e ha fatto nascere conflitti tra le comunita’ islamiche e alcuni settori delle societa’ locali, che temono un aumento esponenziale degli immigrati e che le moschee possano attirare delinquenza e contribuire al degrado urbano. Dalla ricerca emerge che le controversie riguardano, in particolare, la visibilita’ dei luoghi di culto islamici nelle citta’ europee.

Se, infatti, vengono tollerati luoghi di culto ‘anonimi’, il discorso cambia per le moschee vere e proprie, come ha dimostrato l’esito del referendum in Svizzera che ha sancito il divieto di costruire nuovi minareti. Sono quasi 11mila le sale da preghiera e le moschee presenti in tutta Europa a disposizione degli oltre 18 milioni di musulmani che vivono nel Continente, con un rapporto di una ogni 1.650 abitanti, che e’ comparabile a quello di alcuni Paesi arabi.

11,1 % DEL PIL – 8,1 % DI IMMIGRATI Pubblicato il Rapporto Caritas sull’immigrazione mmigrati, quasi 5 mln e fanno l’11% del Pil

ottobre 26th, 2010

Triplicate le presenze nell’ultimo decennio. Un immigrato ogni 12 italiani. In Lombardia un quinto dei residenti stranieri, nel Lazio poco più di un decimo. Quasi un milione i minori, 572.720 di seconda generazione. Nel periodo 1996-2008 sono stati celebrati 236.405 matrimoni misti.

Sono poco meno di cinque milioni ma il loro numero viene percepito come nettamente superiore. Contribuiscono alla produzione del Pil per l’11,1%, versano alle casse dello stato quasi 11 mld di contributi l’anno, incidono per circa il 10% sul totale dei lavoratori dipendenti ma sono sempre più attivi anche nel lavoro autonomo e imprenditoriale, dove riescono a creare nuove realtà aziendali anche in questa fase di crisi.

A tracciare la fotografia della presenza degli immigrati nel nostro paese è il Dossier Statistico Caritas/ Migrantes, giunto alla sua ventesima edizione e presentato a Roma, da cui risulta che il loro numero è triplicato nell’ultimo decennio ed è aumentato di quasi un milione nell’ultimo biennio.

All’inizio del 2010 l’Istat ha registrato 4 milioni e 235mila residenti stranieri, ma, secondo la stima del Dossier, includendo tutte le persone regolarmente soggiornanti seppure non ancora iscritte in anagrafe, si arriva a 4 milioni e 919mila, ovvero 1 immigrato ogni 12 residenti. L’aumento dei residenti, rileva il Dossier caritas/Migrantes, è stato di circa 3 milioni di unità nel corso dell’ultimo decennio, durante il quale la presenza straniera è pressoché triplicata, e di quasi 1 milione nell’ultimo biennio. Intanto, però, denuncia il Rapporto, complice la fase di recessione, sono cresciute anche le reazioni negative.

Gli italiani sembrano lontani, nella loro percezione, da un adeguato inquadramento di questa realtà. Nella ricerca Transatlantic Trends (2009) mediamente gli intervistati hanno ritenuto che gli immigrati incidano per il 23% sulla popolazione residente (sarebbero quindi circa 15 milioni, tre volte di più rispetto alla loro effettiva consistenza) e che i “clandestini” siano più numerosi dei migranti regolari (mentre le stime accreditano un numero attorno al mezzo milione).

DISTRIBUZIONE - La Lombardia accoglie un quinto dei residenti stranieri (982.225, 23,2%). Poco più di un decimo vive nel Lazio (497.940, 11,8%), il cui livello viene quasi raggiunto da altre due grandi regioni di immigrazione, il Veneto con 480.616, 11,3% e l’ Emilia Romagna con 461.321, 10,9%, mentre il Piemonte e la Toscana stanno un po’ al di sotto (rispettivamente 377.241, 8,9% e 338.746, 8,0%). Roma, che è stata a lungo la provincia con il maggior numero di immigrati, perde il primato rispetto a Milano (405.657 rispetto a 407.191). L’incidenza media sulla popolazione residente è del 7%, ma in Emilia Romagna, Lombardia e Umbria si va oltre il 10% e in alcune province anche oltre il 12% (Brescia, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia). Le donne incidono mediamente per il 51,3%, con la punta massima del 58,3% in Campania e del 63,5% a Oristano, e quella più bassa in Lombardia (48,7%) e a Ragusa (41,5%).

MINORI E SECONDA GENERAZIONE – Tra gli immigrati in Italia quasi un milione (932.675) sono minorenni. Oltre un ottavo dei residenti stranieri (572.720, 13%) è di seconda generazione, per lo più bambini e ragazzi nati in Italia, nei confronti dei quali l’aggettivo “straniero” è del tutto inappropriato, in quanto accomunati agli italiani dal luogo di nascita, di residenza, dalla lingua, dal sistema formativo e dal percorso di socializzazione. A differenza della chiusura su altri aspetti, gli italiani sembrano essere più propensi alla concessione della cittadinanza a chi nasce in Italia seppure da genitori stranieri. I figli degli immigrati iscritti a scuola sono 673.592 e incidono per il 7,5% sulla popolazione scolastica.

TITOLARI DEL 3,5% DELLE IMPRESE – Gli immigrati, rileva ancora il Dossier caritas/Migrantes, assicurano allo sviluppo dell’economia italiana un contributo notevole: sono circa il 10% degli occupati come lavoratori dipendenti, sono titolari del 3,5% delle imprese, incidono per l’11,1% sul prodotto interno lordo (dato del 2008), pagano 7,5 miliardi di euro di contributi previdenziali, dichiarano al fisco un imponibile di oltre 33 miliardi di euro. Il rapporto tra spese pubbliche sostenute per gli immigrati e i contributi e le tasse da loro pagati (2.665.791 la stima dei dichiaranti) va a vantaggio del sistema Italia, specialmente se si tiene conto che le uscite, essendo aggiuntive a strutture e personale già in forze, devono avere pesato di meno. Le entrate assicurate dagli immigrati, invece, si avvicinano agli 11 miliardi di euro (10,827): 2,2 miliardi di tasse, 1 miliardo di Iva, 100 milioni per il rinnovo dei permessi di soggiorno e per le pratiche di cittadinanza, 7,5 miliardi di euro per contributi previdenziali. Va sottolineato che negli anni 2000 il bilancio annuale dell’Inps è risultato costantemente in attivo (è arrivato a 6,9 miliardi), anche grazie ai contributi degli immigrati. Per ogni lavoratore, la cui retribuzione media è di 12.000 euro, i contributi sono pari a quasi 4.000 euro l’anno. Nel 2010 ogni 10 nuovi disoccupati 3 sono immigrati e, tuttavia, il fatto che svolgono mansioni umili ma essenziali è servito a proteggerli da conseguenze più negative. La retribuzione netta mensile degli immigrati nel 2009 è stata di 971 euro per gli stranieri e 1.258 euro per gli italiani (media di 1.231 euro), con una differenza a sfavore degli immigrati del 23%, di ulteriori 5 punti più alta per le donne straniere.

RESPINGIMENTI - Nel 2009 sono stati registrati 4.298 respingimenti e 14.063 rimpatri forzati, per un totale di 18.361 persone allontanate. Le persone rintracciate in posizione irregolare, ma non ottemperanti all’intimazione di lasciare il territorio italiano, sono state 34.462. Il rapporto tra persone intercettate e persone rimpatriate è andato diminuendo nel corso degli anni (dal 57% nel 2004 al 35% nel 2009). Le persone trattenute nei centri di identificazione e di espulsione sono state 10.913, tra le quali anche diverse persone già ristrette in carcere, dove non era stata accertata la loro identità. Nell’insieme il 58,4% non è stato rimpatriato.

MATRIMONI MISTI – I matrimoni celebrati in Italia sono scesi dai 418.4944 del 1972 al 246.613 del 2008, con una diminuzione specialmente dei primi matrimoni, un aumento delle seconde nozze (un sesto del totale) e dell’età media degli sposi (30 anni per le donne e 33 anni per gli uomini). Nel periodo 1996-2008 sono stati celebrati 236.405 matrimoni misti. Nel 1995 erano misti solo 2 matrimoni su 100, ora sono 10 su 100 e non risulta statisticamente fondata l’idea che falliscano con molta più facilità del resto delle unioni.